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La legge impone al datore di lavoro di garantire la sicurezza sui luoghi in cui i propri dipendenti operano per evitare che siano vittime di infortuno oppure che – a causa delle condizioni nelle quali sono costretti a muoversi quotidianamente – contraggano una malattia professionale.
Per rendere efficaci queste imposizioni sono previste sanzioni penali e amministrative.
Quando poi l’infortunio si verifica oppure il lavoratore contrae la malattia, in presenza di determinate condizioni, il datore di lavoro può andare incontro a sanzioni penali per i reati di omicidio colposo o lesioni colpose, con diritto della parte danneggiata ad ottenere il risarcimento.
Art. 20 c. 1 lett. “h” D.Lgs. 139/06
Art. 165 c. 1 lett. “b” D.Lgs. 81/08
Art. 55 c. 4 lett. “a” D.Lgs. 81/08
Art. 55 c. 4 lett. “a” D.Lgs. 81/08
Art. 55 c. 4 lett. “b” D.Lgs. 81/08
Art. 68 c. 1 lett. “b” D.Lgs. 81/08
Art. 55 c. 4 lett. “d” D.Lgs. 81/08
Art. 55 c. 4 lett. “e” D.Lgs. 81/08
Art. 55 c. 1 lett. “a” D.Lgs. 81/08
Art. 55 c. 4 lett. “h” D.Lgs. 81/08
Art. 20 c. 2 lett. “h” D.Lgs. 139/06